Descrizione
Sono ammessi al contributo i richiedenti che alla data di presentazione della domanda posseggono i seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE in corso di validità
b) per i cittadini non appartenenti all’UE, permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità;
c) residenza anagrafica o locatari di alloggio per esigenze di lavoro e di studio, nel Comune e nell’immobile
per il quale è richiesto il contributo per il sostegno alla locazione;
d) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono
esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9);
e) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze
del nucleo familiare (riferimento alloggio adeguato: art. 20 del regolamento regionale n. 2/2000 e s.m. e
i.) nell’ambito territoriale del Comune di residenza ovvero nell’ambito territoriale del comune ove
domicilia il locatario di alloggio per esigenze di lavoro o di studio. Il presente requisito deve essere
posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare;
f) non avere ottenuto per le mensilità per le quali è richiesto il contributo, l’attribuzione di altro contributo
per il sostegno alla locazione da parte della Regione Lazio, di Enti Locali, associazioni, fondazioni o altri
organismi;
g) non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e di
edilizia agevolata/convenzionata;
h) ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 14.000,00 rispetto al quale l’incidenza del canone annuo
corrisposto, risulti superiore al 24%.
L’ISEE di riferimento è quello in corso di validità alla data di presentazione della domanda ed il valore
del canone annuo, al netto degli oneri condominiali, è riferito all’anno indicato nel bando comunale,
risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati. La percentuale di incidenza è determinata:
incidenza = (canone annuo effettivamente pagato/ISEE) x 100.
Il contributo per il sostegno alle abitazioni in locazione, non è cumulabile con la quota destinata all’affitto
del cd. Assegno di inclusione (ADI). Il Comune, verificata attraverso ‘istruttoria delle domande dei
richiedenti contributo l’eventuale percezione della suddetta quota ADI destinata all’affitto, scomputeranno in
detrazione la stessa dal contributo concesso